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Si informa che martedì 29 giugno gli uffici saranno chiusi.
Per eventuali necessità scrivere a info@ebmsalute.it.
Risponderemo alla riapertura da mercoledì 30 giugno.
Le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI, come previsto dall’art. 51, hanno l’obbligo di aderire ad EBM Salute a meno che non forniscano ai dipendenti una polizza sanitaria integrativa di costo pari o superiore all’importo totale annuo previso per EBM Salute.
Con il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 la quota prevista per ciascun lavoratore avente diritto, a partire dalla competenza di 01/2022, è stata determinata in € 8,00 (per n. dipendenti) per un importo totale annuo pari a € 96,00.
Si precisa che, per le competenze fino a 12/2021, la quota mensile dovuta era pari a € 5,00 (per n. dipendenti) per un totale annuo pari a € 60,00, come previsto dal CCNL del 03 luglio 2017.
Non vi è obbligo di adesione al Fondo EBM SALUTE solo in presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la cui contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo lavoratore sia, dal 1° gennaio 2018, di costo pari o superiore all’importo totale annuo previso per EBM Salute.
Con il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 la quota prevista per ciascun lavoratore avente diritto, a partire dalla competenza di 01/2022, è stata determinata in € 8,00 (per n. dipendenti) per un importo totale annuo pari a € 96,00.
Si precisa che, per le competenze fino a 12/2021, la quota mensile dovuta era pari a € 5,00 (per n. dipendenti) per un totale annuo pari a € 60,00, come previsto dal CCNL del 03 luglio 2017.
L’adesione ad EBM Salute avviene automaticamente con il versamento del contributo tramite F24 e l’invio del rispettivo Flusso Uniemens. Come previsto da CCNL Unionmeccanica Confapi PMI l’adesione è completamente a carico dell’azienda ed è rivolta ai lavoratori in forza nonché ai loro familiari fiscalmente a carico.
Il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore in forza dovrà essere effettuato dall’azienda, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite modello di pagamento unificato F24 indicando il codice tributo EBMC ed entro la fine dello stesso mese dovrà presentare il flusso Uniemens nel quale indicherà il sottocodice EBMQ.
Le modalità di versamento sono descritte in dettaglio al seguente link. Inoltre è possibile utilizzare lo strumento di calcolo dei contributi disponibile sul sito E.B.M. al seguente link, per avere indicazioni precise e dettagliate sui codici dei versamenti da indicare in F24 e nei flussi Uniemens, sia per E.B.M. che per EBM Salute.
Il versamento è previsto, a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, per:
Nel caso in cui il lavoratore venga assunto prima del 14 del mese l’azienda dovrà versare la quota entro il 16 dello stesso mese, nel caso in cui sia stato assunto dopo il 14 dovrà versarla entro il 16 del mese successivo.
Con il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 la quota prevista per ciascun lavoratore avente diritto, a partire dalla competenza di 01/2022, è stata determinata in € 8,00 (per n. dipendenti) per un importo totale annuo pari a € 96,00.
Si precisa che, per le competenze fino a 12/2021, la quota mensile dovuta era pari a € 5,00 (per n. dipendenti) per un totale annuo pari a € 60,00, come previsto dal CCNL del 03 luglio 2017.
Sì, i contributi sono interamente a carico del datore di lavoro. Attualmente non è prevista alcuna contribuzione a carico dei dipendenti.
Come previsto da regolamento EBM SALUTE i lavoratori entrano in copertura sanitaria il 1° giorno del 5° mese successivo al primo versamento effettuato dall’azienda come da seguente schema
MESE COMPETENZA VERSAMENTO QUOTA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
L’azienda provvede al versamento della quota mensile per ogni lavoratore in forza, secondo la procedura descritta nel documento “Modalità pagamento contributi” presente nella sezione Documenti del sito e seguendo le indicazioni dello Strumento di Calcolo Contributi presente sul sito E.B.M. in home page. Per ciascun lavoratore in forza è prevista una quota di 8,00 euro per 12 mensilità da versare tramite F24 con codice EBMC e compilando il Flusso UniEmens con codice EBMQ. Solo il rispetto delle modalità di contribuzione ed il versamento mensile delle quote garantisce la copertura assicurativa di ogni singolo lavoratore.
Il versamento della quota effettuato in un dato mese dall’azienda determina la copertura sanitaria del lavoratore il 1° giorno del 5° mese successivo a quello del versamento come da seguente schema:
MESE COMPETENZA VERSAMENTO QUOTA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
Non è possibile effettuare un unico versamento annuale di 96 euro.
La polizza sanitaria si rinnova mensilmente a seguito del versamento effettuato dell’azienda. Il mese di versamento per una data competenza determina la copertura della polizza per il 5 mese successivo secondo il seguente schema:
MESE COMPETENZA VERSAMENTO QUOTA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
Con decorrenza 1° novembre 2018 tutte le iscrizioni sono considerate nuove adesioni pertanto non è possibile versare arretrati.
Potranno/dovranno invece essere versate le quote non corrisposte solo per i mesi per i quali siano stati inviati i Flussi Uniemens, ma non sia pervenuto all’Ente il versamento F24 (per esempio per un errore nel codice versamento).
Nel caso in cui l’azienda non versasse la contribuzione per i lavoratori in forza entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, non verrebbe garantita la copertura della Polizza UniSalute dei lavoratori per il 5° mese successivo. In questo caso i lavoratori non potranno accedere alle prestazioni in convenzione diretta finché l’azienda non regolarizza la posizione contributiva. Potranno invece procedere con la richiesta di rimborso della prestazione che però verrebbe comunque autorizzato solo a seguito della regolarizzazione contributiva.
È onere dell’azienda informare il lavoratore dell’avvenuta adesione ad EBM Salute, ma l’iscrizione ad UniSalute è a carico del singolo lavoratore che deve provvedere a registrarsi in autonomia sul sito EBM Salute nello spazio Accesso Area Riservata in home page.
Si, ha diritto al periodo di “carenza” di ulteriori 4 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Vengono recuperati i 4 mesi iniziali, successivi al primo versamento, necessari per attivare la polizza sanitaria inizialmente.
No, l’importo mensile di 8 euro della quota non può essere riproporzionato in base ai giorni lavorati nel mese ma, come da art. 7 del Regolamento EBM Salute, l’importo è dovuto in misura piena anche nel caso di:
Per le aziende che volessero sostituire il piano di sanità integrativa con EBM Salute, potranno aderire secondo le modalità indicate nell’art. 3 del Regolamento e cioè dal primo versamento delle quote tramite modello di pagamento unificato F24 e trasmissione del flusso UNIEMENS.
I lavoratori entreranno quindi in copertura sanitaria, senza soluzione di continuità, a partire dal giorno successivo alla scadenza della copertura assicurativa in essere senza scontare periodi di carenza in entrata.
Per garantire la continuità della copertura sanitaria è necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale, corredato dall’elenco dei lavoratori in forza, che dovrà essere trasmesso a info@ebmsalute.it non appena siglato.
Dipende da come viene elaborata la busta paga.
Se evidenziato nel cedolino si ricorda che il contributo è figurativo poiché la contribuzione è totalmente a carico dall’azienda per conto del lavoratore.
Si, le aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI (codice contratto 115) hanno l’obbligo di versare anche ad E.B.M. a meno che non versino, ad ogni lavoratore, la quota mensile di 25 euro per 13 mensilità come E.A.R., oltre a garantire le prestazioni che i lavoratori avrebbero potuto richiedere con E.B.M. (Art. 53 del CCNL).
I lavoratori per i quali l’azienda versa la quota mensile sono quelli che l’azienda stessa provvede a comunicare tramite Flusso Uniemens. L’azienda non deve quindi effettuare nessun’altra modifica nell’anagrafica né comunicazioni di sorta.
L’Area Riservata della Piattaforma EBM Salute permette alle Aziende e ai Consulenti autorizzati di verificare la posizione contributiva monitorando mese per mese la regolarità. Inoltre, in caso di anomalie è possibile regolarizzare, ancor più velocemente, tramite una procedura online semplificata.
Si. Il contributo di solidarietà è pari al 10% di 5 euro mensili. Tali contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Dal 2019, a seguito di iscrizione del Fondo EBM Salute all’Anagrafe di Fondi Sanitari, i contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95 comma 1 e art. 51 lett. a) del TUIR).