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Si informa che martedì 29 giugno gli uffici saranno chiusi.
Per eventuali necessità scrivere a info@ebmsalute.it.
Risponderemo alla riapertura da mercoledì 30 giugno.
Le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI, come previsto dall’Art. 51, hanno l’obbligo di aderire ad EBM Salute a meno che non forniscano ai dipendenti una polizza sanitaria integrativa privata di costo pari o superiore all’importo totale annuo previso per EBM Salute.
Con il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 la quota prevista per ciascun lavoratore avente diritto, a partire dalla competenza di 01/2022, è stata determinata in 8,00 euro/mese a lavoratore per un importo totale annuo pari a 96,00 euro.
Non vi è obbligo di adesione al Fondo EBM SALUTE solo in presenza di forme di sanità integrativa privata unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la cui contribuzione a carico dell’Azienda per ogni singolo lavoratore/lavoratrice sia di importo totale annuo pari a 96,00 euro, come previsto per EBM Salute con il rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi PMI del 26 maggio 2021.
L’adesione ad EBM Salute avviene automaticamente con il versamento del contributo tramite F24 (codice EBMC) e l’invio del rispettivo Flusso Uniemens (codice EBMQ). Come previsto dal CCNL Unionmeccanica Confapi PMI l’adesione è completamente a carico dell’Azienda ed è rivolta alle Lavoratrici ed ai Lavoratori in forza.
La contribuzione avviene, con cadenza mensile, tramite Versamento F24 (codice EBMC) ed invio dei Flussi Uniemens ad INPS (codice EBMQ).
Il versamento di € 8,00, mensilmente dovuto per ciascuna Lavoratrice e ciascun Lavoratore in forza, dovrà essere effettuato dall’Azienda, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite modello di pagamento unificato F24 indicando il codice tributo EBMC ed entro la fine dello stesso mese l’Azienda dovrà inoltre inviare ad INPS il flusso Uniemens nel quale dovrà indicare il sottocodice EBMQ.
Oltre ai documenti Adempimenti Contribuzione e Modalità Contribuzione è possibile utilizzare lo strumento di calcolo dei contributi disponibile al seguente link, per avere indicazioni precise e dettagliate sui codici da indicare nei Versamenti F24 e nei Flussi Uniemens, sia per E.B.M. che per EBM Salute.
La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
Per contratti a tempo determinato di durata inferiore a 5 mesi, in caso di proroga, la contribuzione sarà dovuta a partire dal mese di proroga qualora la durata della stessa, cumulata alla durata del contratto iniziale, raggiunga i 5 mesi minimi previsti.
Con il rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi PMI del 26 maggio 2021 la quota prevista per ciascuna Lavoratrice e ciascun Lavoratore in forza e avente diritto, a partire dalla competenza di 01/2022, è stata determinata in 8,00 euro/mese a lavoratore per un importo totale annuo pari a 96,00 euro.
Sì, i contributi sono interamente a carico dell’Azienda. Attualmente non è prevista alcuna contribuzione a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Come previsto da Regolamento EBM Salute, le Lavoratrici ed i Lavoratori entrano in copertura sanitaria il 1° giorno del 5° mese successivo alla prima contribuzione effettuata dall’Azienda come illustrato nel seguente schema:
MESE COMPETENZA CONTRIBUZIONE AZIENDA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
L’Azienda provvede alla contribuzione mensile per ogni Lavoratrice e Lavoratore in forza, secondo la procedura descritta nei documenti Adempimenti Contribuzione e Modalità Contribuzione. E’ inoltre possibile utilizzare lo strumento di calcolo dei contributi disponibile al seguente link, per avere indicazioni precise e dettagliate sui codici da indicare nei Versamenti F24 e nei Flussi Uniemens, sia per E.B.M. che per EBM Salute.
Per ciascun lavoratore in forza è prevista una quota di 8,00 euro per 12 mensilità da versare tramite F24 con codice EBMC e inviando ad INPS il Flusso Uniemens con codice EBMQ.
NOTA BENE: solo il rispetto delle modalità di contribuzione ed il versamento mensile delle quote garantisce la copertura assicurativa di ogni singolo lavoratore.
La contribuzione effettuata dall’Azienda per un dato mese determina la copertura sanitaria delle Lavoratrici e dei Lavoratori il 1° giorno del 5° mese successivo, come illustrato nel seguente schema:
MESE COMPETENZA CONTRIBUZIONE AZIENDA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
Non è possibile effettuare un unico versamento annuale di 96 euro. La contribuzione ha cadenza mensile.
La Polizza Sanitaria infatti si rinnova mensilmente a seguito della contribuzione effettuata dall’Azienda. Il mese di competenza della contribuzione determina la copertura della Polizza per il 5° mese successivo come indicato nel seguente schema:
MESE COMPETENZA CONTRIBUZIONE AZIENDA | MESE COPERTURA POLIZZA UNISALUTE |
GENNAIO | MAGGIO |
FEBBRAIO | GIUGNO |
MARZO | LUGLIO |
APRILE | AGOSTO |
MAGGIO | SETTEMBRE |
GIUGNO | OTTOBRE |
LUGLIO | NOVEMBRE |
AGOSTO | DICEMBRE |
SETTEMBRE | GENNAIO (anno successivo) |
OTTOBRE | FEBBRAIO (anno successivo) |
NOVEMBRE | MARZO (anno successivo) |
DICEMBRE | APRILE (anno successivo) |
Per tutte le nuove Aziende che, per il mese corrente, effettuano per la prima volta la contribuzione ad EBM Salute, NON è possibile versare arretrati e cioè effettuare una contribuzione riferita a mesi precedenti quello corrente. Come conseguenza, eventuali contribuzioni arretrate verranno rimborsate dal Fondo all’Azienda, esclusa quella per il mese corrente conteggiata al fine della messa in copertura assicurativa dei lavoratori.
Tutte le Aziende già censite, per le quali cioè risulti pervenuta nei termini una contribuzione pregressa rispetto a quella del mese corrente, potranno sanare la posizione a ritroso fino al mese di censimento dell’Azienda stessa ed entro il limite massimo di:
Per definire le modalità di rimborso o per istruzioni sulla regolarizzazione sarà necessario contattare il Fondo tramite il Modulo Richiesta Informazioni presente nella sezione Contatti.
Nel caso in cui l’Azienda non versasse la contribuzione con F24 per le Lavoratrici ed i Lavoratori in forza entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, anche se il relativo Flusso Uniemens risultasse pervenuto nei termini (la fine del mese successivo a quello di riferimento), non verrebbe garantita la copertura della Polizza Sanitaria UniSalute dei lavoratori per il 5° mese successivo.
Di conseguenza, nel caso in la Polizza Sanitaria per il mese corrente non risultasse in copertura, l’Azienda dovrebbe verificare eventuali irregolarità nella contribuzione del quinto mese precedente.
Nel caso in cui la Polizza Sanitaria per il mese corrente non risultasse in copertura, le Lavoratrici ed i Lavoratori non avranno accesso alle prestazioni in convenzione diretta finché l’Azienda non avrà regolarizzato la posizione contributiva. Ricordiamo però che, qualora previsto dal Piano Sanitario, potranno eventualmente procedere con la richiesta di rimborso della prestazione che verrebbe comunque autorizzato solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In caso di mancati Versamenti F24, al fine di velocizzare la regolarizzazione per il mese corrente e quindi la messa in copertura delle Lavoratrici e dei Lavoratori, contattare il Fondo tramite il Modulo Richiesta Informazioni presente nella sezione Contatti.
Nel caso in cui l’Azienda non inviasse il Flusso Uniemens ad INPS entro i termini (la fine del mese successivo a quello di riferimento), anche se il versamento F24 risultasse pervenuto nei termini (16 del mese successivo a quello di riferimento), non potrebbe essere garantita la copertura della Polizza Sanitaria UniSalute dei lavoratori per il 5° mese successivo.
Di conseguenza, nel caso in cui la Polizza Sanitaria per il mese corrente non risultasse in copertura, l’Azienda dovrebbe verificare eventuali irregolarità nella contribuzione del quinto mese precedente.
Nel caso in cui la Polizza Sanitaria per il mese corrente non risultasse in copertura, le Lavoratrici ed i Lavoratori non avranno accesso alle prestazioni in convenzione diretta finché l’Azienda non avrà regolarizzato la posizione contributiva. Ricordiamo però che, qualora previsto dal Piano Sanitario, potranno eventualmente procedere con la richiesta di rimborso della prestazione ma il rimborso verrebbe comunque autorizzato da UniSalute solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Facciamo presente che, al fine di velocizzare l’acquisizione del Flusso Uniemens per la competenza che garantisce la copertura dei lavoratori per il mese corrente, l’Azienda, dopo aver trasmesso o ritrasmesso il Flusso Uniemens ad INPS, potrà utilizzare la funzione di importazione presente nell’Area Riservata EBM Salute seguendo le istruzioni del Manuale Importazione Uiemens Azienda.
L’iscrizione delle Lavoratrici e dei Lavoratori avviene in automatico con l’invio dei Flussi Uniemens ad INPS ed il versamento con F24 della quota prevista. L’Azienda è tenuta ad informare le Lavoratrici ed i Lavoratori dell’avvenuta adesione dell’Azienda ad EBM Salute e quindi della loro iscrizione al Fondo.
Ricordiamo invece che la Registrazione all’Area Riservata EBM Salute è un’operazione a cura di Lavoratrici e Lavoratori che dovranno provvedere in autonomia, non prima di almeno 3 mesi dall’invio del primo Flusso Uniemens ad INPS da parte dell’Azienda, come descritto nel Manuale Registrazione Lavoratore disponibile in ITALIANO, INGLESE e FRANCESE.
Le Lavoratrici ed i Lavoratori hanno diritto ad ulteriori 4 mesi di copertura dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda. Vengono infatti recuperati i 4 mesi iniziali (periodo di carenza) successivi alla prima contribuzione e necessari per le tempistiche di attivazione della Polizza Sanitaria.
No, l’importo mensile di 8 euro della quota non può essere riproporzionato in base ai giorni lavorati nel mese ma, come da Art. 7 del Regolamento EBM Salute, l’importo è dovuto in misura piena anche nel caso di:
Le Aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI e che volessero sostituire il piano di sanità integrativa riconosciuto ai Lavoratori, potranno aderire al Fondo EBM Salute, secondo le modalità indicate nell’Art. 3 del Regolamento EBM Salute, e cioè dal primo versamento delle quote tramite modello di pagamento unificato F24 e trasmissione del Flusso UNIEMENS.
Come previsto dall’Art.5 del Regolamento EBM Salute, le Lavoratrici ed i Lavoratori entreranno in copertura sanitaria con EBM Salute, senza soluzione di continuità, a partire dal giorno successivo alla scadenza della copertura assicurativa riconosciuta dall’Azienda quindi senza scontare periodi di carenza in entrata.
Per garantire la continuità della copertura sanitaria è necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale, corredato dall’elenco dei lavoratori in forza, che dovrà essere trasmesso a info@ebmsalute.it non appena siglato.
Si precisa inoltre che il Comitato Esecutivo ha chiarito con news del 2 dicembre 2022 che, alle Aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI e che provengono invece da altro Fondo Sanitario Integrativo di Categoria, verranno applicate le medesime condizioni delle Aziende che fino ad oggi si sono iscritte ad EBM Salute. Pertanto, come previsto dall’Art.6.1 del Regolamento EBM Salute, le Lavoratrici e i Lavoratori entreranno in copertura sanitaria il 1° giorno del 5° mese successivo al primo versamento effettuato per loro dall’Azienda.
In relazione all’applicazione dell’Art.5 del Regolamento EBM Salute, alle Aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI e che provengono da altro Fondo Sanitario Integrativo di Categoria, il Comitato Esecutivo ha chiarito, con news del 2 dicembre 2022, che verranno applicate le medesime condizioni delle Aziende che fino ad oggi si sono iscritte ad EBM Salute.
Pertanto, come previsto dall’Art.6.1 del Regolamento EBM Salute, le Lavoratrici e i Lavoratori entreranno in copertura sanitaria il 1° giorno del 5° mese successivo al primo versamento effettuato per loro dall’Azienda.
E’ onere dell’Azienda informare le Lavoratrici ed i Lavoratori dell’avvenuta adesione ad EBM Salute e, in seguito, è compito delle Lavoratrici e dei Lavoratori registrarsi in autonomia all’Area Riservata EBM Salute per usufruire delle prestazioni online.
Dipende da come viene elaborata la busta paga. Qualora venisse evidenziato nel cedolino, si ricorda che il contributo è figurativo poiché la contribuzione è totalmente a carico dall’Azienda per conto delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Le Aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI (Codice contratto CNEL C018, ex codice INPS 115) hanno l’obbligo di versare anche ad E.B.M. a meno che non versino, ad ogni Lavoratrice e Lavoratore in forza, la quota mensile di 25,00 euro per 13 mensilità come E.A.R., oltre a garantire le prestazioni che i lavoratori avrebbero potuto richiedere con E.B.M. (Art. 53 del CCNL).
Le Lavoratrici ed i Lavoratori per i quali l’Azienda versa la quota mensile sono quelli che l’Azienda stessa provvede a comunicare tramite Flusso Uniemens. L’Azienda non deve quindi effettuare nessun’altra modifica né comunicazioni di sorta al Fondo.
Si. Il contributo di solidarietà è pari al 10% di 8,00 euro mensili. Tali contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti le Lavoratrici ed i Lavoratori.
I versamenti delle quote corrisposti dall’Azienda al Fondo Sanitario Integrativo EBM Salute, a seguito dell’iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute dal 2019, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente assoggettabile ad IRPEF, ma sono imponibili ai fini INPS (contributo solidarietà del 10%).
I contributi versati al Fondo EBM Salute delle Aziende rappresentano una voce di costo del lavoro integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95 comma 1 e art. 51 lett. a) del TUIR).
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